Statuto
FONDAZIONE “ANNA RASTELLI”
VERUCCHIO
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STATUTO
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Art. 1
Costituzione e denominazione della Fondazione
Con testamento olografo del 26/7/1906 pubblicato presso la Pretura di Rimini in data 08/11/1912, la Sig.na Rastelli Anna di Verucchio, istituì l’Asilo Infantile di Verucchio capoluogo che operò come istituzione privata – denominata “Asilo Infantile Anna Rastelli” – utilizzando come sede istituzionale un fabbricato sito fra Via S.Agostino e Via Rocca comperato pro-erigendo asilo infantile dalla Cassa di Risparmio di Verucchio con atto del notaio Camillo Ferri fu Pietro di Rimini datato 09/02/1904 – registrato a Rimini il 12/02/1904 al numero 560 Vol. 13 fog. 143 e successivamente donato con atto notaio F.M.Pelliccioni del 03/05/1982.
L’Asilo fu eretto in Ente Morale con regio Decreto del 27/10/1927 n. 2112 e da tale data operò come autonoma Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi dell’art. 1 lettera b della legge 17 luglio 1890 n. 6972.
Con Decreto del Consiglio dei Ministri datato 1 dicembre 1978, pubblicato sulla G.U.n. 345 del 12/12/1978, è stato riconosciuto lo svolgimento precipuo da parte dell’Ente di attività inerenti la sfera educativo-religiosa.
Lo Statuto originario è stato variato ed adeguato alle mutate esigenze sociali con decreti del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 63 del 05/02/1985 e n. 2089 del 29/08/1996.
A seguito del D.L. 207/2001 “Riordino delle IPAB” e della L.R. 2/03 e succ. delib. C.R. 623 e 624 , l’Ente opta per la depubblicizzazione assumendo la denominazione di FONDAZIONE “ANNA RASTELLI”.
Art. 2
Sede e durata
L’istituzione svolge la propria attività senza fini di lucro e opera con durata illimitata secondo gli scopi istituzionali di seguito specificati.
La sede legale è in Verucchio (Rn) – Via Rocca 19 , con eventuali dipendenze nelle frazioni.
Art. 3
Scopo e attività della Fondazione
La Fondazione si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con lo svolgimento di attività di assistenza sociale, istruzione, formazione, promozione della cultura, dell’arte, delle scienze nelle seguenti forme:
a) promuovere, sostenere, coordinare e gestire iniziative educative, formative, culturali e di formazione professionale e del tempo libero (anche attraverso la conoscenza e la pratica di attività manuali) a favore dei minori e dei giovani e di fasce sociali deboli;
b) favorire il recupero di minori e giovani in difficoltà nelle istituzioni scolastiche e di formazione professionale attraverso appropriate iniziative a carattere individuale o di gruppo o l’erogazione di contributi e borse di studio;
c) svolgere attività di Scuola dell’infanzia autonoma e Asilo Nido;
d) promuovere iniziative o svolgere corsi di aggiornamento e di formazione per famiglie per prevenire il disagio familiare e giovanile, incentivando sul territorio lo sviluppo dell’arte, della cultura e della socialità.
Le predette attività sono rivolte prevalentemente a favore dei residenti del Comune di Verucchio e debbono svolgersi nel rispetto dei principi della religione cattolica.
Le modalità di fruizione delle attività istituzionali, le modalità di funzionamento delle stesse e le norme riguardanti il personale dipendente sono stabilite in uno o più regolamenti, predisposti o comunque integrati all’atto di inizio di ogni attività.
Le attività istituzionali possono essere realizzate anche attraverso l’apporto del volontariato.
Art. 4
Patrimonio e mezzi finanziari
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili attribuiti dalla Fondatrice o pervenuti in permuta o donazione e dai beni mobili che pervengano in sua proprietà. Tale patrimonio potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, eredità, lasciti, donazioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative.
La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma nella propria attività.
La Fondazione provvede alla realizzazione dei propri scopi con mezzi provenienti da:
a) utilizzazione diretta in toto o in parte del proprio patrimonio;
b) rendite patrimoniali;
c) ogni altro provento in conto capitale e/o spese di gestione destinato alla creazione ed al funzionamento dei servizi sociali ed educativi;
e) da rette e contributi corrisposti da parte di privati o del Comune e/o di altri Enti pubblici a seguito di convenzioni riguardanti i servizi e le prestazioni di cui all’art. 2.
E’ espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve e capitale, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge. E’ fatto obbligo di impiegare tutti gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 5
Organi Statutari
Gli organi statutari sono:
Presidente
Consiglio di Amministrazione
Segretario generale
Tutte le cariche hanno la durata di 5 anni e sono gratuite, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute per ragioni d’ufficio e salvo che alcuno di essi sia stato chiamato alla carica di Segretario.
Art. 6
Consiglio di Amministrazione
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione formato da cinque membri , così composto:
a) parroco pro-tempore della Parrocchia di San Martino di Verucchio capoluogo o persona dallo stesso nominata;
b) due membri nominati dal responsabile Religioso della Chiesa Collegiata di Verucchio capoluogo;
c) un membro nominato dal Sindaco del Comune di Verucchio;
d) un membro nominato dal C.d.A. della Fondazione CARIM (quale ente co-fondatore dell’Asilo Rastelli).
Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione, si fa luogo alla sostituzione. I nuovi membri decadranno dalla carica insieme agli altri al termine del quinquennio.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:
a) provvede al regolare funzionamento della Fondazione;
b) organizza e amministra i settori di intervento di cui all’art. 2;
c) approva i vari regolamenti necessari al funzionamento dell’istituzione;
d) nomina il Segretario della Fondazione;
e) delibera l’eventuale assunzione e/o licenziamento di personale, il conferimento di incarichi professionali o di prestazione d’opera e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
f) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
g) delibera l’accettazione di contributi, lasciti o donazioni, nonchè gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili;
h) delibera su tutti gli altri atti che riguardano l’amministrazione del patrimonio, l’uso delle rendite ed, in generale, il funzionamento dell’istituzione;
i) dispone la trasformazione della consistenza patrimoniale;
l) delibera, quando occorra, le modificazioni dello Statuto con la presenza di tutti i suoi componenti e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;
m) delibera, qualora ne ricorrano le condizioni, lo scioglimento della Fondazione;
n) esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.
E’ facoltà di ogni componente del Consiglio di Amministrazione di seguire e controllare le attività per assicurarsi che tutto proceda regolarmente.
Il Consiglio ha la facoltà di delegare uno o più consiglieri a sovrintendere a determinati servizi con il compito di proporre i provvedimenti ritenuti più convenienti al buon andamento dei medesimi.
Art. 7
PRESIDENTE
Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione nel corso della sua prima riunione, a maggioranza tra i suoi componenti e può essere rieletto.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente ne fa le veci il Membro più anziano.
Il Presidente:
1) rappresenta legalmente la Fondazione;
2) convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, le presiede e ne dirige i lavori proponendo l’ordine del giorno;
3) predispone lo schema di bilancio;
4) cura l’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio anche valendosi dell’ausilio del Segretario;
5) vigila sul buon funzionamento della Fondazione, controlla la regolare tenuta dei libri contabili e della documentazione relativa ai beni, stipula i contratti, vigila sugli adempimenti burocratici e fiscali;
6) adotta, nei casi d’urgenza, le misure necessarie nell’interesse della Fondazione, sottoponendole poi all’approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva, da convocarsi entro 30 giorni.
7) firma i mandati di pagamento e tutti gli atti della Fondazione.
Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Segretario o a uno o più membri del Consiglio. Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione
Art. 8
Riunioni del Consiglio di Amministrazione
Le adunanze del Consiglio sono ordinarie e straordinarie.
Le prime hanno luogo in epoche stabilite dalle vigenti disposizioni normative per l’esame del Conto consuntivo e per l’approvazione del Bilancio Preventivo; le altre quando il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri; in quest’ultimo caso il Consiglio dovrà essere convocato entro 10 giorni dalla data di consegna della richiesta.
Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto recante l’ordine del giorno, che deve pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima dell’adunanza. Nei casi di particolare motivata urgenza, l’avviso può essere recapitato anche 24 ore prima della riunione.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti. Vi partecipa, senza diritto di voto, il Segretario che assolve alle funzioni di Segretario del Consiglio stesso.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti, ad eccezione della nomina del Presidente – per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Le votazioni si fanno per appello nominale o per alzata di mano; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti le persone.
Per la validità della seduta, ai sensi di legge, non è computato chi, avendo interesse, non può partecipare alla deliberazione.
I processi verbali delle riunioni sono stesi dal Segretario sull’apposito libro dei verbali e sottoscritti dal medesimo, dal Presidente e da tutti i Consiglieri intervenuti.
Quando qualche membro del Consiglio si allontani dalla riunione o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.
Ogni atto deliberativo estratto dal verbale originale è controfirmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 9
Segretario
Il Segretario della Fondazione è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione oppure anche al di fuori degli stessi.
I suoi compiti e la sua retribuzione verranno determinati dall’organo che lo nomina. In generale collabora con il Presidente nella attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e alla conservazione dell’archivio della Fondazione, si occupa della tenuta dei libri contabili e dei rapporti con la banca, dei pagamenti e riscossioni di rette, contributi, ecc.
Art. 10
Libri Sociali e registri contabili
I libri Sociali e i registri contabili della Fondazione sono:
1) il libro dei verbali del C.d.A.
2) il libro giornale della contabilità sociale
3) il libro dell’inventario
Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.
Art. 11
Esercizio finanziario e bilancio
L’esercizio finanziario della Fondazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Alla fine di ogni anno il C.d.A. approva il Bilancio consuntivo e quello preventivo per l’anno successivo secondo le leggi e i regolamenti vigenti.
Art. 12
Estinzione della Fondazione
Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo dopo la liquidazione dei creditori, verrà devoluto come da disposizioni testamentarie . In ogni caso il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad un soggetto giuridico riconosciuto, operante nell’ambito del territorio comunale e svolgente attività affini a quelle previste dall’art. 2 del presente statuto.
Art. 13
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le vigenti disposizioni di Legge e regolamenti in materia di Fondazioni di diritto privato.